Condizioni generali di contratto

§1 Informazioni di carattere generale
Tutti i contratti di noleggio a caldo e freddo con RENTMAS sono regolati dalle disposizioni che seguono che sostituiscono e abrogano ogni precedente accordo. Deroghe a tali condizioni sono valide solamente se pattuite per iscritto.
Si definisce noleggio a caldo la messa a disposizione di macchine, attrezzature e personale specializzato adibito al funzionamento delle macchine stesse; noleggio a freddo la messa a disposizione di macchine ed attrezzature senza personale addetto all’uso e senza carburante, lubrificanti, materiali di consumo etc.
Si fa noto che il mezzo oggetto del contratto non è di proprietà di RENTMAS, che è tuttavia legittimata a concedere l’utilizzo delle macchine a titolo di sublocazione.

§2 Perfezionamento del contratto
L’invio delle presenti condizioni generali di contratto comporta da parte del cliente la conoscenza effettiva delle stesse e l’accettazione di tutte le clausole ivi contenute.

§3 Esecuzione del contratto, consegna e riconsegna
3.1 Il contratto di noleggio ha inizio nel momento in cui il mezzo lascia la sede/filiale del Proprietario del Mezzo per essere consegnati al Cliente e termina al ritorno dello stesso in condizioni adeguate in detta sede/filiale. A tal fine faranno esclusivamente fede il documento di trasporto.

3.2 Il canone della locazione è pari ad un utilizzo di 8 ore al giorno, 5 giorni lavorativi alla settimana, 160 ore al mese; per quanto riguarda i veicoli targati il canone pattuito vale una percorrenza giornaliera di 100 km. Eventuali esuberi verranno conteggiati come segue: 1/10 del canone giornaliero, 1/50 del canone settimanale, 1/200 del canone mensile, €0.5/km. I lavori in gallerie ed altri usi necessitano del consenso scritto preventivo da parte di RENTMAS. In tal caso, si applicano tariffe speciali pari a una volta e mezzo il prezzo standard di locazione (non sono inclusi i prezzi di trasporto, montaggio, smontaggio, assicurazione ed eventuali costi di pulizia e messi in funzione).

3.3 Sono a carico del cliente permessi per occupazione suolo pubblico, scorte tecniche ed eventuali permessi fuori peso, oltre a garantire idonei e sicuri spazi per lo scarico e carico della macchina. Nel caso di trasporti speciali i permessi e le eventuali scorte sono richieste dal cliente sotto la sua responsabilità ed assumendosene il relativo costo.

3.4 Sarà cura del Cliente consentire l’accesso dei mezzi di trasporto per la consegna ed il ritiro della macchina. Eventuali documenti per l’accesso dei mezzi al cantiere saranno forniti da RENTMAS su richiesta scritta del cliente.

3.5 Il noleggio è previsto solo per l’utilizzo sul territorio indicato nell’ordine. Qualora il CLIENTE intenda utilizzare il mezzo in altro territorio, dovrà comunicarlo per iscritto a RENTMAS che avrà la facoltà di autorizzare o meno quanto richiesto. Nel caso di autorizzazione da parte di RENTMAS Il CLIENTE dovrà assumersi tutti gli oneri relativi alle pratiche amministrative e/o doganali e alle tempistiche che consentano e siano necessarie per l’utilizzo all’estero. RENTMAS, a richiesta scritta del CLIENTE, provvederà a fornire i documenti a suo carico necessari per l’espletamento della pratica per l’utilizzo all’estero della macchina.

3.6 La durata del noleggio è specificata nel contratto di noleggio a titolo indicativo. In ogni caso il CLIENTE si obbliga ad avvisare per iscritto con congruo preavviso RENTMAS il giorno esatto per riconsegna del bene locato. In mancanza, il CLIENTE sarà tenuto al pagamento del noleggio sino al giorno dell’effettiva riconsegna del bene.

3.7 In caso di noleggio a freddo confermato per iscritto, il mancato o ritardato ritiro del mezzo o l’annullamento della prenotazione successivamente alle ore 8 del giorno lavorativo antecedente a quello convenuto per la consegna del mezzo comporterà una penale a carico del CLIENTE pari al prezzo del noleggio del primo giorno.

3.8 I termini di consegna possono subire modifiche in seguito ad eventuali imprevisti e/o particolari esigenze di montaggio, controllo e messa a punto del bene ed altre cause di forza maggiore. RENTMAS è esonerata da qualsiasi responsabilità ed obbligo in merito. In particolare, la mancata consegna di macchinari già confermati per furto, causa di forza maggiore, guasto meccanico, malattia dell’operatore nei noleggi a caldo può essere imputata a RENTMAS solo per colpa grave o dolo. Il risarcimento o l’indennizzo addebitato a RENTMAS non potrà mai essere superiore all’importo del noleggio, e la responsabilità di questi dovrà essere accertata in base a sentenza non impugnabile. Si esclude vi sia colpa grave ogni qualvolta RENTMAS abbia avvertito il CLIENTE, una volta venuto a conoscenza dell’impossibilità di adempiere entro termini ragionevoli.

§4 Proprietà del bene locato
Posto che il bene oggetto del presente atto non è di proprietà di RENTMAS, e qualora terzi esercitassero azioni giudiziarie, sequestri o atti esecutivi di qualsiasi genere sul bene oggetto del presente atto, il CLIENTE è tenuto e si obbliga a: a) far presente immediatamente ai terzi che esercitassero azioni di qualsiasi genere che il bene non è di sua proprietà; b) dare immediata comunicazione in forma scritta a RENTMAS di quanto sta avvenendo.

§5 Osservanza di leggi e regolamenti
Il CLIENTE osserverà le norme regolamentari e di legge applicabili per l’uso del bene con particolare riguardo alla legislazione antinfortunistica. È tassativamente escluso (ed il CLIENTE si assume ogni conseguente responsabilità derivante dal mancato rispetto della presente norma) l’uso del bene per operazioni improprie, cioè non previste nel manuale d’uso e di manutenzione (laddove richiesto) consegnato al CLIENTE, o eseguite in modo non conforme alle stesse. Il CLIENTE inoltre garantisce e si impegna ad assumersi ogni conseguente responsabilità ed onere derivante da tale inosservanza.
Nel caso in cui la macchina oggetto di noleggio sia utilizzata nel contesto di un appalto disciplinato dal codice degli Appalti e relativo regolamento, il CLIENTE si obbliga ad informare preventivamente RENTMAS e a comunicare ad essa: cantiere, CIG, CUP, nominativo della stazione appaltante e relativa PEC

§6 Responsabilità
6.1 Come richiamato all’articolo 4, il bene non è di proprietà del CLIENTE e non potrà essere dato in custodia o ceduto in uso a terzi dal CLIENTE, ed in particolare il CLIENTE assumerà, dal momento del ritiro alla riconsegna a RENTMAS, la piena responsabilità civile e penale per danni tutti che potranno essere arrecati a persone e cose in conseguenza dell’uso e della manutenzione del bene oggetto del noleggio. In caso di inosservanza di dette regole e seguenti, e alle quali il CLIENTE si impegna ad attenersi, RENTMAS si manleva da qualsiasi responsabilità ed effetto derivante.

6.2 Il CLIENTE espressamente riconosce che per tutta la durata del noleggio a lui personalmente competerà ogni responsabilità anche nei confronti, per esempio, dell’Ispettorato del Lavoro ed altri Enti preposti, per qualunque infrazione alle norme di prevenzione vigenti, con particolare riguardo all’infrazione accertata in relazione all’impiego del bene oggetto del noleggio.

6.3 La mancata disponibilità ed il fermo del bene per qualsiasi ragione e durata, non dipendenti dalla volontà di RENTMAS, ma generati da forza maggiore od eventi non controllabili, non danno diritto al CLIENTE a richiedere risarcimento danni né penali di alcun tipo.

§7 Obblighi del CLIENTE
7.1 Il CLIENTE si impegna ad usare il bene oggetto del presente atto con diligenza e responsabilità del buon padre di famiglia e in modo conforme alle prescrizioni della casa costruttrice e ad utilizzare il bene unicamente nel territorio previsto e con operatori tecnicamente preparati, informati ed addestrati per l’uso della medesima. Durante il periodo di noleggio il CLIENTE permetterà al personale di RENTMAS o di società da essa incaricate l’accesso nel luogo di cantiere al fine di eseguire verifiche di corretto utilizzo del bene locato. Ogni eventuale spostamento della stessa dovrà essere preventivamente comunicato a RENTMAS.

7.2 All’atto del ritiro del bene, il CLIENTE dovrà accertarne l’efficienza, nonché la rispondenza agli usi ai quali lo destinerà, con divieto assoluto di apportare allo stesso modifiche e trasformazioni. I guasti rilevati prima dell’uso vanno subito segnalati per iscritto a RENTMAS, la quale si impegnerà a verificare quanto denunciato ed eventualmente a provvedere alla riparazione e/o sostituzione del bene con uno simile e adeguato, in base alla propria disponibilità.

7.3 Al termine del noleggio, il bene dovrà essere riconsegnato a RENTMAS nelle stesse condizioni in cui è stato ricevuto, integralmente pulito, salvo il normale logorio connesso al suo appropriato impiego. Eventuali guasti ed usure eccedenti la norma o provocati da negligenza, impreparazione dell’operatore, o semplicemente da un utilizzo inadeguato del bene, vanno immediatamente segnalati per iscritto a RENTMAS la quale provvederà a farli riparare da tecnici e/o società di sua fiducia o ad essa convenzionate, addebitando le spese sostenute al CLIENTE. In tal caso RENTMAS, non responsabile dei guasti causati da inosservanza delle norme di utilizzo, può fornire un altro bene in sostituzione su richiesta del CLIENTE, con un nuovo contratto di noleggio. Al momento della riconsegna a RENTMAS il bene non dovrà presentare danni. In caso contrario verranno addebitate al CLIENTE le spese per la riparazione ed il ripristino originale del bene, comprendente mano d’opera, ricambi e trasporto in officina.

§8 Deposito cauzionale e pagamento fatture
È prevista la facoltà per Rentmas di richiedere, a garanzia dei servizi da erogare al CLIENTE, il pagamento da parte del CLIENTE di una somma di denaro a titolo di cauzione. Il CLIENTE provvede al versamento della stessa, mediante bonifico bancario, utilizzando le coordinate bancarie fornite dal RENTMAS oppure mediante carta di credito. Se, versata la cauzione, dopo la riconsegna a RENTMAS il bene noleggiato presenta danni, Rentmas può trattenere la cauzione versata. In assenza di danni o ulteriori spese a carico del CLIENTE la cauzione viene restituita per intera a fine del periodo di noleggio. Il bonifico bancario avviene “salvo buon fine”, da considerarsi quale condizione risolutiva ai sensi dell’art. 1353 Codice Civile. Entro il termine indicato da Rentmas, il CLIENTE deve eseguire il bonifico e far pervenire, via e-mail, a Rentmas la copia della distinta di bonifico, riportante il numero di CRO (Codice Riferimento Operazione) o altro codice equivalente. Decorso tale termine senza che Rentmas abbia evidenza del versamento richiesto, la richiesta di prestazioni del CLIENTE non sarà considerata valida e il servizio, nonché il bene richiesto a noleggio saranno svincolati. Il CLIENTE, scegliendo di procedere al versamento della cauzione con carta di credito e fornendo i relativi dati nel corso del processo di richiesta, conferisce mandato al Rentmas di trattenere l’importo stabilito a titolo di cauzione, mediante addebito dello stesso sulla carta di credito del CLIENTE medesimo. Resta inteso che in ogni caso di rifiuto della predetta operazione di addebito, Rentmas sarà libero di svincolarsi dalla richiesta senza incorrere in alcuna responsabilità. Nel caso di pagamento della cauzione a mezzo di bonifico bancario e/o a mezzo carta di credito, il CLIENTE e Rentmas si impegnano a rispettare le condizioni di cui al presente articolo.

§9 Manutenzione e riparazione
9.1 RENTMAS è tenuta a mettere a disposizione del cliente un oggetto in buono stato di funzionamento. Se l’oggetto del noleggio non funziona correttamente, la responsabilità di RENTMAS si limita esclusivamente alla riparazione nei tempi più brevi. RENTMAS non è tenuto a sostituire l’oggetto del noleggio e non può essere ritenuto responsabile di eventuali perdite riguardanti la produttività, mancato guadagno o risultati di lavoro difettosi dovuti al cattivo funzionamento dell’oggetto di noleggio. Qualsiasi pretesa di indennizzo per i danni diretti o indiretti (mancato guadagno, perdita di contratto o cattiva pubblicità) è esclusa.

9.2 RENTMAS fornisce spiegazioni e le istruzioni necessarie al funzionamento dell’oggetto noleggiato. Attraverso la firma del presente contratto il CLIENTE dichiara di aver ricevuto tutte le informazioni necessarie. L’utilizzatore delegato dichiara di essere in possesso delle competenze e di tutti i permessi richiesti per la manipolazione corretta dell’oggetto in locazione e di aver preso conoscenza di tutte le istruzioni d’uso e di sicurezza applicabili all’utilizzo del bene noleggiato.

9.3 Si ricorda che restano a carico esclusivo del CLIENTE tutte le spese di trasporto, ricambi, trasferta e ore di viaggio relative alla riparazione o sostituzione di parti che saranno riconosciute difettose o danneggiate in seguito o durante il noleggio e imputabili al CLIENTE, al quale compete la totale responsabilità per il corretto ed appropriato impegno del bene e per il controllo della sua efficienza in ogni tempo, anche dopo interventi di manutenzione e riparazione. Se il bene viene usato in modo non conforme alle indicazioni della casa produttrice, o se esso viene smontato e modificato o riparato, anche in parte, fuori dalle officine di una società o di personale indicata da RENTMAS o ad essa convenzionata, o se il bene non viene fermato in tempo utile al verificarsi del difetto di funzionamento, le spese di riparazione sono sempre a carico del CLIENTE. Sono altresì a carico del CLIENTE: a) le operazioni di manutenzione giornaliera (quali ad esempio la pulizia e l’ingrassamento della macchina, la pulizia e la sostituzione dei filtri, la verifica della densità dell’elettrolito ed il rabbocco dell’acqua distillate nella batteria, ecc.) e i relativi materiali che dovranno essere delle tipologie prescritte dalle case produttrice; b) la manutenzione dei pneumatici o sostituzione degli stessi in caso di rottura o tagli; c) la riparazione di guasti od usura dovuta a negligenza per uso improprio o a sovraccarico del macchinario, o per non aver fermato il bene immediatamente al verificarsi dei difetti; d) le lavorazioni o riparazioni necessarie ad eliminare usure eccedenti la norma.

§10 Assicurazione
Il CLIENTE ha l’obbligo di assicurare l’oggetto della locazione contro le conseguenze dei danni da utilizzo, incendio esplosione, trasporto, montaggio e/o smontaggio, furto, rapina, calamita naturali e atti vandalici. Tali rischi sono coperti dall’assicurazione macchine proposto da RENTMAS con le franchigie di seguito menzionate:
franchigia 10% del danno con il minimo di € 3.000,00 per enti di valore pari o inferiore ad € 30.000,00 €; 7.000,00 per enti di valore compreso tra Euro 30.001,00 ed Euro 100.000,00; € 10.000,00 per enti di valore compreso tra Euro 100.001,00 ed Euro 200.000,00 € 15.000,00 per enti di valore superiore ad Euro 200.000,00. Per i danni di furto e rapina si applica uno scoperto del 25% fermi i minimi sopra indicati.

§11 Inadempienza
Il mancato pagamento di anche un solo canone di noleggio e/o la mancata ottemperanza delle clausole espressamente contemplate nel contratto a pena di risoluzione, costituiscono grave inadempimento e determinano la facoltà del RENTMAS di risolvere il contratto. In caso di risoluzione del Contratto il CLIENTE è tenuto a riconsegnare immediatamente i macchinari e tutti gli accessori e corrispondere il canone di noleggio maturati fino alla data di effettiva consegna degli stessi.
RENTMAS si riserva altresì il diritto di effettuare il blocco meccanico dei macchinari da remoto, anche senza preavviso al CLIENTE, senza che ciò possa comportare alcun addebito per danni direttamente o indirettamente conseguenti al blocco del macchinario.

§12 Facoltà di recesso
Ai sensi dell’art. 1373 c.c. il CLIENTE può recedere dal contratto in ipotesi di accettazione della proposta da parte di RENTMAS, prima che ne sia data esecuzione, dandone comunicazione scritta almeno tre giorni lavorativi prima della data contrattualmente concordata per l’inizio dell’esecuzione della stessa. RENTMAS si riserva di applicare una penale per il tempo perso, quantificabile in base dell’entità dei giorni di mancato noleggio.

§13 Clausola solve e repete
Il CLIENTE non potrà sollevare eccezioni in ordine all’esecuzione della prestazione contrattuale da parte di RENTMAS se non avrà adempiuto integralmente alle proprie obbligazioni, concernenti in particolare il pagamento della prestazione, le spese ed eventuale risarcimento danni arrecati.

§14 Validità del contratto
Le presenti condizioni generali sono messe a sua disposizione al CLIENTE sul sito www.rentmas.net affinché il CLIENTE possa accettarle, memorizzarle e riprodurle. Il relativo contratto di noleggio si perfeziona con la richiesta tramite la piattaforma rentmas.it del CLIENTE diretta alla conclusione di un contratto di noleggio e la conseguente conferma di disponibilità in merito alla richiesta del CLIENTE da parte di RENTMAS. RENTMAS si riserva l’accettazione dell’ordine in seguito a proprie verifiche dei dati forniti dal CLIENTE.

§15 Perentorietà di termini e clausole
I termini e le clausole del presente atto si intendono perentori ed essenziali, perché così vogliono le parti e perché altrimenti RENTMAS e il CLIENTE non avrebbero stipulato il contratto.

§16 Protezione dei dati
Ai fini del presente contratto, le parti dichiarano che tutti i dati personali risultanti dal presente Contratto e dagli ordini che ne derivano, relativi tanto alle parti quanto al personale delle parti e a terzi identificati e identificabili coinvolti a qualsiasi titolo, vengono trattati conformemente al Reg. (UE) 2016/679 - GDPR - e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. - Codice in materia di protezione dei dati personali. Con la sottoscrizione del presente contatto, il CLIENTE dichiara inoltre di essere stato debitamente informato ai sensi di legge, che i beni noleggiati sono tutti dotati per finalità logistiche e di organizzazione di dispositivi tecnologici, come per esempio di sistemi di geolocalizzazione e tracciabilità e acconsente la raccolta ed il successivo trattamento anche di detti dati, per esempio relativi alla posizione geografica o allo stato del bene.

§17 Interpretazione, modifica, clausole invalide
Eventuali allegati sono da considerare parte integrante dei contratti a cui si riferiscono. Se non altrimenti specificato, ogni rimando a listino prezzi, condizioni generali di contratto o altri documenti, vale per i documenti validi al momento del rimando stesso; i relativi documenti precedentemente validi tra le parti contraenti, sono da considerare nulli. Le eventuali spiegazioni date durante la contrattazione o l’espletamento della locazione, come anche il comportamento delle parti contraenti, possono essere utilizzati per l’interpretazione solamente del contratto a cui si riferiscono e comunque solo se non sono in contraddizione con le presenti condizioni generali di contratto o con le eventuali diverse intese pattuite per iscritto all’atto della stipula del relativo contratto. Per essere valida, ogni modifica o integrazione apposta dalle parti contraenti ai contratti sottoposti alle presenti condizioni generali, deve avvenire per iscritto. Una deroga da una o più disposizioni delle presenti condizioni generali di contratto non può essere un’interpretazione estensiva o analogica di altre e non assoggetta la volontà di non applicare le condizioni generali di contratto nel loro insieme. In caso di condizioni contrattuali invalide o inefficaci, il contratto deve essere interpretato nella sua totalità come se contenesse tutte quelle clausole necessarie per raggiungere legalmente lo scopo principale prefissato dall’accordo contenente le relative clausole.

§18 Foro giuridico e diritto applicabile
Foro competente, esclusivo, per tutte le controversie attinenti o comunque derivanti dai contratti sottoposti alle presenti condizioni generali di contratto è il tribunale di Bolzano (Italia). Al rapporto contrattuale si applica esclusivamente il diritto della Repubblica Italiana.